REGOLAMENTO CE 561/2006 in materia di trasporto
su strada effettuato a mezzo veicoli di trasporto viaggiatori
In base alla normativa vigente (Reg.CE 561/2006), gli autisti impegnati nell’effettuazione di servizi di noleggio devono inderogabilmente, pena pesanti sanzioni a carico sia del lavoratore che dell’azienda, attenersi ai seguenti dettami stabiliti dagli art. 6, 7 e 8 capo II del suddetto Regolamento, per quanto concerne l’effettuazione di periodi di pausa, riposi giornalieri e settimanali, ore di guida giornaliere, settimanali e bisettimanali.
SINTESI NORMATIVA
TEMPI DI GUIDA: 9 ore giornaliere di guida; 10 ore giornaliere di guida due volte a settimana; -Massimo di 56 ore di guida a settimana ( 4 giorni 9 ore + 2 giorni 10 ore); -Nell’arco di due settimane massimo 90 ore di guida.
PAUSA NEL PERIODO DI 4H.30 DI GUIDA: Riposo di 45 minuti consecutivi trascorse 4 ore e 30 minuti di guida oppure, Due pause, inderogabilmente di almeno 15 + 30 minuti, all’interno della 4 ore e 30 minuti di guida.
Attenzione: la seconda pausa deve essere obbligatoriamente di almeno 30 minuti anche se la prima è durata più di 15 minuti.
RIPOSO GIORNALIERO (NOTTURNO): Riposo di tipo regolare: 11 ore consecutive ed ininterrotte oppure due periodi di 3 + 9 ore sempre ininterrotti; -riposo di tipo ridotto: tre volte a settimana può essere inferiore alle 11 ore ma comunque mai inferiore alle 9 ore.
RIPOSO SETTIMANALE – TRASCORSI 6 PERIODI DI 24 ORE (6 GIORNI LAVORATIVI) Riposo di tipo regolare: pari a 45 ore ininterrotte; -riposo di tipo ridotto: minimo 24 ore, entro le tre settimane si effettua il recupero che comporta un prolungamento di 10 ore di un riposo settimanale o di un riposo giornaliero.
DISPONIBILITÀ GIORNALIERA DEL CONDUCENTE: Fermo restando il rispetto delle ore di guida, l’impegno giornaliero massimo del conducente è di 15 ore a condizione che nelle 15 ore stesse riposi almeno 3 ore consecutive.